Decreti sulle offerte

Le norme della Conferenza Episcopale del Lazio e del Codice di Diritto Canonico

Can. 945 – §1. Secondo l’uso approvato della Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la Messa, ricevere l’offerta data affinché applichi la Messa secondo una determinata intenzione.
§2. È vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta.
Can. 947 – Dall’offerta delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche l’apparenza di contrattazione o di commercio.
Can. 951 – §1. Il sacerdote che celebra più Messe nello stesso giorno, può applicare ciascuna di esse secondo l’intenzione per la quale è stata data l’offerta, ma a condizione però che, al di fuori del giorno di Natale, egli tenga per sé l’offerta di una sola Messa e consegni invece le altre per le finalità stabilite dall’Ordinario, essendogli consentito di percepire una certa retribuzione a titolo estrinseco.